Il limite del doppio mandato consecutivo

07/01/2019 - di Marco Accolla - BLOG

Il limite del doppio mandato consecutivo alla carica di consigliere dell’Ordine ha origini non proprio recenti. La Legge Professionale Forense (247/2012) così come modificata dalla Legge Falanga (113/2017) afferma il principio per cui “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato”. 

Si direbbe che la questione giuridica appare di facile e pronta soluzione. Ed invece no.

Sino alla fine del 2018, infatti, il CNF ha interpretato il principio come efficace a partire dalla data di affermazione dello stesso (2017). Non sono stati considerati rilevanti, ai fini della valutazione della incandidabilità, i mandati antecedenti l’introduzione della Legge Falanga. Tale interpretazione è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che, a dicembre 2018 con le Sezioni Unite, ha fornito una visione diametralmente opposta affermando che la norma sull’incandidabilità si debba intendere “riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione […]non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi […]di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme”.

Questione risolta, quindi. Ed invece ancora no. Molti avvocati, scopertisi incandidabili alla luce di tale nuova lettura, in aperto dissenso con la pronuncia della Cassazione, hanno proposto comunque la propria candidatura ricevendo inevitabili provvedimenti di esclusione dalle commissioni elettorali.

Prova a mettere ordine al caos creatosi il Governo italiano che, con Decreto Legge n. 2 del 2019 (10 gennaio 2019), fornisce un’interpretazione autentica della norma oggetto di discussione. Ancora una volta si afferma il principio per cui, ai fini dell’incandidabilità, si devono prendere in considerazione anche i mandati espletati prima dell’entrata in vigore della legge Falanga. A questo punto sì che si è raggiunta una conclusione. Ancora una volta no. L’avvocato romano Pietro Di Tosto, incandidabile alla luce delle ultime interpretazioni (Cassazione e Decreto Legge), ha formulato ricorso al CNF avverso la decisione della commissione elettorale del COA capitolino di escluderlo dalla competizione elettorale. 

Il CNF, con pronuncia cautelare del giorno 11 gennaio, confermata in sede collegiale quattro giorni dopo, ha riammesso l’avvocato Di Tosto alla competizione elettorale conclusasi, peraltro, con la sua rielezione. Il CNF, infatti, ha ritenuto che il Decreto Legge interpretativo della Legge Falanga potrebbe non essere de planoconvertito in legge, potrebbe bensì, in sede di conversione, subire modifiche tali da consentire l’eleggibilità a soggetti che oggi non lo sono. Alla pronuncia del CNF hanno fatto seguito numerosissimi ricorsi degli avvocati respinti, perché teoricamente incandidabili, dalle commissioni elettorali dei vari Ordini che ancora non sono andati alle urne.

La conversione del Decreto Legge 2/19, quindi, concluderà la vexata questiocon due possibili esiti alternativi. Da un lato si potrà assistere alla conferma inalterata del testo con definitiva smentita delle ultime argomentazione del CNF e conseguente decadenza degli eletti originariamente incandidabili. Dall’altro potremo vedere un ritorno alla prima interpretazione per cui il limite del doppio mandato consecutivo si applicherà per la prima volta alla prossima tornata elettorale, con permanenza in carica degli incandidabili riammessi ed eletti.

Tertium non datur… oppure no.

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